Art. 7.

      1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono eseguiti a norma «antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico», come definita ai sensi del comma 3. Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti la luce verso l'alto, secondo i criteri di cui al presente articolo.
      2. È vietata la diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche e di sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui al presente articolo.
      3. Sono considerati «antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico»

 

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gli impianti aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90o e oltre. Tali impianti sono equipaggiati di lampade con la più alta efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia e al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di operatività. Le norme relative ai dispositivi per la sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui sono esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia e della difesa.
      4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, sono munite, da parte delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd per 1.000 lumen a 90o ed oltre. È concessa deroga per le sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1.200 lumen cadauna per impianti di modesta entità, fino a cinque centri con singolo punto luce, per quelle di uso temporaneo o che vengono spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria sono illuminate dall'alto verso il basso.
      5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione sono realizzati in materiale trasparente e liscio al fine di ridurre i fenomeni di diffusione della luce e di consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso.
      6. L'uso di riflettori, fari e torri-faro, su tutto il territorio nazionale, è disciplinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10; le case costruttrici, importatrici o fornitrici certificano, tra le caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce commercializzate, la loro rispondenza alle disposizioni della presente legge mediante apposizione sul prodotto della dicitura: «ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo»,
 

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e allegano, inoltre, le raccomandazioni di uso corretto.
      7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e di grandi aree di ogni tipo sono impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
      8. Le disposizioni relative alla sola modifica dell'inclinazione delle sorgenti di luce secondo i valori indicati dal presente articolo sono attuate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.